Categoria: News

Lo sottolinea la Cassazione secondo la quale "non può ragionevolmente dubitarsi che, per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico, armonico e compiuto". In questo modo, la prima sezione civile (sentenza 823) ha accordato un permesso temporaneo di due anni ad un padre irregolarmente presente N.C. che chiedeva di rimanere a Milano per rimanere vicino ai due figli piccoli. A nergargli la possibilita' di restare nel nostro Paese era stata la Corte d'Appello di Milano nel maggio 2008. Contro l'espulsione la difesa dell'immigrato ha fatto ricorso con successo in Cassazione. Piazza Cavour, accogliendo il ricorso, ha accordato al padre in condizione di irregolarità giuridica la possibilita' di rimanere "per due anni" sostenendo che "non si puo' ritenere che l'interesse del minore venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia". Del resto, annota ancora la suprema Corte articolo 31 del decreto legislativo 286 del '98 alla mano, viene riconosciuto "allo straniero adulto la possibilita' di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro". Una disposizione favorevole all'immigrato irregolare che in quanto tale non avrebbe piu' i requisiti per rimanere nel nostro Paese che deve essere inquadrata dicono gli 'ermellini', in una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con i genitori". (Roma, 20 gen. 2010: Dav/Zn/Adnkronos)

Sentenza di cassazione n. 823 del 19 gennaio 2010

Commenti (0) Visualizzazioni:: 7661

Categoria: News

"L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano” (D. Lgs. 286/98, art. 35, comma 5). Intorno a queste poche righe (e alla loro proposta di abrogazione) si è consumata, lo scorso anno, un’autentica battaglia sui diritti individuali, sul ruolo sociale degli operatori della salute e sul senso del nostro sistema sanitario, di cui abbiamo dato periodica informazione e commento. Ora che l’eco dei giornali e delle televisioni si è spenta, qualcuno si chiederà: ma come è finita quella storia? Sul Blog Saluteinternazionale.info un articolo che riassume l’intera vicenda.

 

  • Noi non segnaliamo. La vittoria degli anticorpi (della ragione e della democrazia)
  • leggi la lettera della SIMM dopo l'approvazione del DDL Sicurezza (3.07.09)
  • vai direttamente al Dossier "proposta di abrogazione comma 5 art. 35 T.U."
Commenti (0) Visualizzazioni:: 2570

Categoria: News

Il 21 ottobre 2009, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali ha diramato una nota dal titolo “Certificato sostitutivo provvisorio emesso dalla Romania – TEAM emessa dal Belgio e valida solo per i ricoveri ospedalieri”. La Regione Lazio recependo la nota la trasmette il 22 dicembre 2009 specificando che le autorità rumene hanno esteso “la validità temporale del certificato sostitutivo provvisorio della TEAM. Tale certificato che può essere richiesto anche d’ufficio all’istituzione competente rumena nel caso in cui il cittadino ne sia sprovvisto, assicura la copertura delle prestazioni sanitarie effettuate in Italia dai cittadini rumeni anche in data anteriore al suo rilascio con una retroattività che non supera i tre anni”. Alcuni operatori di Aziende sanitarie del Lazio hanno interpretato questa nota come il termine della possibilità di rilascio del tesserino ENI (Europeo non iscritto). Interpretazione assolutamente fallace. La Romania, con la disposizione che ha spinto il Ministero a diramare la nota citata, ha voluto tamponare la situazione di tanti suoi concittadini all’estero (vale per tutto il territorio dell’Unione Europea) sprovvisti, per vari motivi, della TEAM, garantendone la retroattività proprio dall’ingresso della Romania in EU. Pertanto tutti coloro che possono avere tale tessera o il certificato sostitutivo è bene che lo chiedano e lo esibiscano: questo vale non solo per i rumeni immigrati di recente ma anche per tutti gli altri. Per coloro che non possono avere la TEAM o il certificato sostitutivo, per coloro che non sono residenti e si trovano in condizione di fragilità sociale, è possibile rilasciare l’ENI (per le Regioni che lo hanno previsto) che, come sappiamo, non è un codice anonimo in quanto a differenza dell’STP, la persona è tenuto a fornire i propri dati che potranno essere trasmessi, in rendicontazione separata, all’autorità rumene. (SG)

  • Lettera del CNAS rumeno al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (2009)
  • Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (21.10.2009)

Nota Regione Lazio (22.12.2009)

Commenti (0) Visualizzazioni:: 8650

Ultime News

Hai trovato errori o refusi ti invitiamo a segnalarli al seguente link